Una recente sentenza a Livorno stabilisce che il mancato avviso del cambio di sesso del coniuge non costituisce motivo per annullare il matrimonio; la strada rimane il divorzio.
Secondo il tribunale di Livorno, la scoperta post-matrimoniale del cambio di sesso del coniuge non giustifica l’annullamento del matrimonio, come spiegato dalla giudice Azzurra Fodra nella sentenza pubblicata sull’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.
La giudice ha chiarito che questa omissione non configura un “errore essenziale” sull’identità o sulle qualità personali del coniuge, definendo errore essenziale solo quello che, se noto in anticipo, avrebbe impedito al coniuge di prestare il proprio consenso.
Dopo diciotto anni di matrimonio, dal 2003 al 2021, il marito ha affermato di aver scoperto nel 2022, durante la procedura di separazione, che la moglie era nata uomo e aveva effettuato una transizione nel 1992. Questa rivelazione è emersa da una verifica catastale e ipotecaria, portando l’uomo a richiedere l’annullamento in base all’articolo 122 del codice civile, che prevede casi di annullamento per errore o violenza.
Nel procedimento, l’uomo ha riferito il desiderio di adottare un bambino durante il matrimonio, motivato dal fatto che la moglie non poteva avere figli per un’operazione che aveva comportato l’asportazione dell’utero. La donna, però, ha sostenuto di aver informato il marito della sua transizione già all’inizio della relazione e prima del matrimonio.
Nella sentenza, il tribunale ha ritenuto che il marito, pur informato solo parzialmente, non abbia cercato ulteriori conferme, accettando di fatto la situazione. La sentenza conferma la validità del matrimonio e indica il divorzio come unica via per la risoluzione del vincolo.