Imu Roma, Milano 2013: meccanismi di calcolo e aliquote
In attesa della riforma dell’IMU, prospettata dal Presidente del Consiglio Letta, tutti i proprietari di immobili considerati seconde case, dovranno versare l’imposta entro il 17 giugno, utilizzando il modello F24, disponibile anche sul sito del Ministero delle Finanze in formato Pdf, oppure mediante bollettino postale. Il provvedimento di sospensione dell’Imu, emesso dall’esecutivo del Governo riguarda, infatti, solo i possessori di abitazioni residenziali e relative pertinenze, che non siano abitazioni di pregio e, cioè, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Sono, quindi, assoggettati all’Imu , anche gli immobili invenduti delle imprese di costruzione, gli uffici, i negozi, i laboratori e tutti quei fabbricati accatastati nel gruppo A (tranne quelli A/10) e nel gruppo D, come alberghi, teatri, ospedali, banche, ma anche box, cantine, magazzini, soffitte accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, non pertinenti all’abitazione principale e, infine, i capannoni industriali e agricoli.
L’Imu riguarda non solo i proprietari di immobili situati sul territorio italiano, ma anche coloro che su di essi siano titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario, o chi ha un diritto d’abitazione, di uso, di enfiteusi e di superficie. In caso di separazione o divorzio, obbligato al versamento è l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, che fruisce della sospensione, a condizione che vi risieda anagraficamente.
Nell’ipotesi di più comproprietari – o di più contitolari di un diritto reale – l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota , mentre la sospensione per l’abitazione principale si applicherà solo a chi vi ha la residenza anagrafica.
L’acconto Imu andrà pagato anche per gli immobili dati in uso gratuito a figli o familiari, per le pertinenze, non della prima casa, come ad esempio il secondo box e, inoltre, per i depositi, i capannoni, gli altri immobili commerciali e industriali, per le aree fabbricabili (per le quali conta il valore commerciale al primo gennaio 2013) e per gli immobili di qualsiasi categoria posseduti da società. Per i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione, oppure oggetto di interventi di recupero edilizio, l’imposta si calcolerà sull’area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero a quella di utilizzo del fabbricato, se antecedente.
L’imposta viene calcolata sulla rendita catastale attribuita all’immobile al 1° gennaio dell’anno, rivalutata del 5% e poi moltiplicata per un coefficiente variabile, a seconda della tipologia dell’ immobile. Tale coefficiente è rimasto invariato rispetto al 2012, tranne che per i fabbricati strumentali di categoria D, per i quali è stato portato da 60 a 65.
Per le abitazioni soggette all’Imu e per le relative pertinenze il coefficiente è 160, per gli uffici è 80, mentre per i negozi è 55. La base imponibile è dimezzata per i fabbricati dichiarati inagibili, o inabitabili e di fatto non utilizzati, come pure per i fabbricati di interesse storico e artistico.
Si calcola che a Milano i rincari saranno ricompresi tra i 300 e i 600 euro, mentre a Roma l’aumento potrà arrivare fino a 500 euro.