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Mediatore di conciliazione: tutte le novità istituzione e quando è obbligatorio

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Le misure relative al nuovo pacchetto normativo sulla giustizia, si propongono, negli intenti del legislatore, di ridurre di oltre un milione il numero di cause pendenti, soprattutto nel grado di appello. Dopo la sentenza risalente ad ottobre dello scorso anno della Corte Costituzionale, che aveva bocciato le misure applicative sulla conciliazione obbligatoria, sotto il profilo dell’eccesso di delega, il ministro Cancellieri ripropone nuovamente tale strumento come mezzo per deflazionare il contenzioso civile, ripristinando in pratica il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità, che, non basandosi più su di una delega non rischia di essere nuovamente bocciato dalla Consulta.

In confronto al vecchio assetto normativo dell’istituto, sono 8 i punti di novità, indicati come qualificanti dalla relazione tecnica al decreto. In Particolare:

1)      vengono escluse le liti sulla responsabilità per danno derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti (sono confermate invece le altre materie dal condominio alle successioni);

2)      Viene introdotta la mediazione prescritta dal gudice, sempre nell’alveo dei diritti disponibili;

3)      Gratuità della mediazione per i soggetti che nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

4)      Viene introdotta la previsione di un incontro preliminare in cui le parti ed il  mediatore verificano la sussistenza della possibilità di procedere alla mediazione;

5)      Si abbattono i costi dell’istituto, in particolare di quello obbligatorio, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese per l’incontro preliminare;

6)      Il limite temporale scende da 4 a 3 mesi, trascorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;

7)      È prevista la necessità che l’accordo, concluso davanti al mediatore, affinchè costituisca titolo esecutivo e possa procedersi all’iscrizione di ipoteca giudiziale, necessiti non solo della omologazione del giudice, ma anche della sottoscrizione degli avvocati delle due parti.

8)       Riconoscimento di diritto agli avvocati che esercitano la professione, della qualifica di mediatori.

In dettaglio il giudice civile sulla scorta di quanto è previsto per il processo del lavoro formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa, il cui eventuale rifiuto senza giustificato motivo, costituirà dopo comportamento che andrà ad incidere ai fini del giudizio.

Giudici Ausiliari – Allo scopo dell’abbattimento dell’arretrato si punta all’impiego di risorse straordinarie aggiuntive: verrano utilizzati allo scopo 400 giudici ausiliari, selezionati tramite un concorso per titoli tra magistrati e avvocati in pensione, professori e ricercatori universitari, avvocati e notai.

Stage per i giovani – Sempre nell’ottica di migliorare l’efficienza della giustizia civile, si darà la possibilità ai laureati in giurisprudenza meritevoli di svolgere una sorta di praticantato di formazione negli uffici giudiziari dei Tribunali e delle Corti di Appello.

Concordato Preventivo – Allo scopo di evitare un utilizzo non appropriato dello strumento del concordato preventivo, l’impresa non potrà più limitarsi ad una semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare ai fini di verifica, un elenco dei suoi creditori e dei debiti. Potrà inoltre essere nominato un commissario dal Tribunale per controllare se l’impresa stia predisponendo una proposta di pagamento ai creditori.

Decreti ingiuntivi – I giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi diventano più veloci: se  il convenuto in opposizione chiede l’anticipo dell’udienza, il giudice dovrà fissarla entro trenta giorni rispetto alla scadenza del termine minimo a comparire.

Delega al Notaio – Ai fini di una maggior celerità nel procedimento di divisione di beni in comproprietà e allo scopo di agevolare la circolazione sul mercato degli immobili, viene prevista la norma che introduce la delega delle operazioni di divisione ad un notaio nominato dal giudice, sempre che sussista un accordo tra i comproprietari dell’immobile sulla necessità di suddividerlo.

Foro delle Imprese estere – Allo scopo di incentivare gli investimenti esteri in Italia, i procedimenti che riguardano gli investitori esteri senza una sede in Italia, vengono concentrati sui Tribunali e le Corti di Appello di Milano, Roma e Napoli, tutte città ben collegate con gli stati esteri. Lo scopo è quello di una maggior prevedibilità delle decisioni e inferiori costi logistici.

Sentenza Breve – Viene prevista la modifica all’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile, stabilendo che la motivazione della sentenza civile deve consistere nella “concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto rilevanti”, anche tramite il riferimento esclusivo a precedenti conformi e il rinvio a specifici contenuti degli atti difensivi o comunque di causa.